Mastracci Proja

Cessione del quinto e rimborso in caso di estinzione anticipata

Cessione del quinto cos’è?
La cessione del quinto è una tipologia di finanziamento garantita che viene erogata da una banca o da una società finanziaria, ed è riservata ai lavoratori dipendenti ed ai pensionati. Il finanziamento si estingue attraverso una trattenuta di una rata mensile in busta paga o in pensione pari, al massimo, ad un loro quinto. Ma cosa accade se tale finanziamento viene estinto anticipatamente? La normativa cui fare riferimento è l’art. 125 T.U.B. il quale prevede che “Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un’equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR”. L’art. 125 T.U.B. ha recepito l’art. 8 direttiva 87/102/CEE il quale dispone testualmente: “il consumatore deve avere la facoltà di adempiere in via anticipata agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, in conformità alle disposizioni degli Stati membri, egli deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito”. Tale diritto di rimborso delle spese in caso di estinzione è stato successivamente ribadito dall’art. 16 della direttiva 2008/48/CE del 23.4.2008: “Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”. Il Legislatore italiano, recependo tale direttiva, ha introdotto l’art. 125-sexies TUB, il quale stabilisce che “Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l’importo dovuto al finanziatore” e che “(…) In tal caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.
Cosa si intende per costo totale del credito?
Tanto la normativa europea quanto quella nazionale hanno chiarito che per costo totale del credito debbano intendersi tutti i costi compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, restando escluse soltanto le spese notarili. Proprio sulla questione dei costi rimborsabili in caso di estinzione anticipata di un prestito, è stata chiamata a pronunciarsi la Corte di Giustizia Europea, la quale, con la sentenza C-383/18 del 11.09.2019, c.d. sentenza Lexitor, ha chiarito che “L’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.
Cos'è la cessione del quinto

Quindi nessuna distinzione tra costi up front e costi recurring con conseguente diritto del consumatore ad ottenere il rimborso proporzionale di tutti i costi sostenuti. La pronuncia della Corte di Giustizia Europea è vincolante per il Giudice nazionale ed in caso di contrasto tra la normativa nazionale e comunitaria è compito del Giudice interpretare la normativa nazionale compatibilmente con i chiarimenti forniti dalla Corte o, qualora ciò non sia possibile, disapplicare la normativa nazionale in virtù del principio di supremazia del diritto comunitario rispetto a quello nazionale.

In tale contesto normativo si inserisce da ultimo la riforma dell’art. 125 – sexies T.U.B. operata dal legislatore con la Legge 23/07/2021 n. 106, di conversione del DL 25/05/2021 n.73/2021 che all’art. 11 octies stabilisce che il novellato art. 125 sexies T.U.B.“(…) si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”; diversamente, per i contratti sottoscritti prima dell’entrata in vigore della Legge 106/2021 “(…) continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”.

Dall’esame della suddetta disposizione emerge il rilievo delle norme secondarie contenute nelle disposizione di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia rispetto alla normativa europea, in quanto ha ammesso la validità di una serie di norme secondarie della Banca d’Italia in aperto contrasto con la sentenza Lexitor. Sul punto è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 11-octies della citata L. 106/2021 definita con sentenza del 22.12.2022 con la quale la Corte Costituzione ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 11-octies, comma 2, della Legge 106/2021, proprio nella parte in cui prevede la validità delle “norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia”.

Per effetto della sentenza della Corte costituzionale, i consumatori che estinguono anticipatamente un prestito hanno il diritto ad una riduzione proporzionale di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito, anche qualora abbiano concluso i loro contratti prima dell’entrata in vigore della legge n. 106 del 2021.

Avvocato Chiara Mastracci