Quindi nessuna distinzione tra costi up front e costi recurring con conseguente diritto del consumatore ad ottenere il rimborso proporzionale di tutti i costi sostenuti. La pronuncia della Corte di Giustizia Europea è vincolante per il Giudice nazionale ed in caso di contrasto tra la normativa nazionale e comunitaria è compito del Giudice interpretare la normativa nazionale compatibilmente con i chiarimenti forniti dalla Corte o, qualora ciò non sia possibile, disapplicare la normativa nazionale in virtù del principio di supremazia del diritto comunitario rispetto a quello nazionale.
In tale contesto normativo si inserisce da ultimo la riforma dell’art. 125 – sexies T.U.B. operata dal legislatore con la Legge 23/07/2021 n. 106, di conversione del DL 25/05/2021 n.73/2021 che all’art. 11 octies stabilisce che il novellato art. 125 sexies T.U.B.“(…) si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”; diversamente, per i contratti sottoscritti prima dell’entrata in vigore della Legge 106/2021 “(…) continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”.
Dall’esame della suddetta disposizione emerge il rilievo delle norme secondarie contenute nelle disposizione di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia rispetto alla normativa europea, in quanto ha ammesso la validità di una serie di norme secondarie della Banca d’Italia in aperto contrasto con la sentenza Lexitor. Sul punto è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 11-octies della citata L. 106/2021 definita con sentenza del 22.12.2022 con la quale la Corte Costituzione ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 11-octies, comma 2, della Legge 106/2021, proprio nella parte in cui prevede la validità delle “norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia”.
Per effetto della sentenza della Corte costituzionale, i consumatori che estinguono anticipatamente un prestito hanno il diritto ad una riduzione proporzionale di tutti i costi sostenuti in relazione al contratto di credito, anche qualora abbiano concluso i loro contratti prima dell’entrata in vigore della legge n. 106 del 2021.
Avvocato Chiara Mastracci