Mastracci Proja

Assistenza legale a Roma Invalidità civile

Invalidità civile
Inps

L’art. 38 della Costituzione solennemente sancisce: “Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere, ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale”.

Tale principio costituzionale trova concreta realizzazione nell’istituto giuridico dell’Invalidità Civile attraverso il quale lo Stato si impegna a garantire una serie di tutele sia economiche (assegni, indennità, assegni), che non (agevolazioni fiscali ed assistenza sanitaria) per le persone con ridotta o assente capacità lavorativa.

L’Ente pubblico demandato al riconoscimento di quest’ultima e all’erogazione dei benefits ad essa connessi è l’INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) al quale devono obbligatoriamente essere iscritti tutti i lavoratori dipendenti pubblici e privati, nonché la maggior parte dei lavoratori autonomi che non abbiano una propria cassa previdenziale autonoma.

Lo Studio Legale Mastracci Proja, stante la propria esperienza nell’ambito della previdenza sociale, offre i propri servizi di assistenza e consulenza, accompagnando i propri assistiti sia nella fase amministrativa, sia nell’eventuale fase giudiziale, volta all’ottenimento delle diverse prestazioni conseguibili in ragione del riconoscimento dello status di Invalido Civile, invero:

1. Pensione e assegno di assistenza (L.118/71)

L’assegno mensile di assistenza, purché l’interessato non superi un limite di reddito personale e risulti iscritto alle liste di collocamento, viene erogato, a norma degli art. 2 e 13 della legge 118/71, al soggetto che sia stato accertato “INVALIDO con riduzione della capacità lavorativa in misura superiore ai 2/3”, con percentuale uguale o superiore al 74%. All’ invalido civile totale, perché accertato, a norma degli art. 2 e 12 della L.118/71, “INVALIDO con totale e permanente inabilità lavorativa: 100%”, viene invece erogata la pensione di inabilità, purché non superi un limite di reddito personale definito annualmente.

2. Indennità di accompagnamento (L.81/80)

La legge 81/80 disciplina l’Indennità di accompagnamento, ovvero quella prestazione assistenziale spettante ai cittadini invalidi che siano nell’assoluta impossibilità di deambulare senza un accompagnatore o di compiere atti quotidiani della vita senza assistenza continua e che non siano ricoverati gratuitamente presso strutture pubbliche a causa della loro inabilità.

3. Riconoscimento dello stato di handicap (L.104/92)

La Commissione per l’accertamento dello status di invalido civile, composta da un medico specialista in medicina legale in qualità di presidente, ed altri due medici di cui uno esperto in medicina del lavoro, accerta, congiuntamente la condizione di Portatore di Handicap, definibile come la situazione di svantaggio sociale che dipende dalla disabilità o menomazione e dal contesto sociale di riferimento in cui una persona vive (art. 3 c. 1 L104/92); quando la persona necessita di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, l’handicap, a norma dell’art. 3 c. 3 L.104/92, viene considerato grave.

4. Pensione di inabilità ed assegno ordinario (L.222/84)

L’assegno ordinario di invalidità è una prestazione previdenziale erogata dall’Inps a domanda, per tre anni, rinnovabile per i due trienni successivi laddove permangano i due requisiti, sanitario e contributivo, richiesti a tal fine dalla legge 222/84: Riduzione a meno di un terzo ed in modo permanente della capacità di lavoro dell’assicurato, in occupazioni confacenti le sue attitudini, a causa di infermità o difetto fisico o mentale; Versamento dei contributi per almeno cinque anni, dei quali tre nell’ultimo quinquennio precedente alla domanda. Al compimento dell’età pensionabile, in presenza di tutti i requisiti di legge, l’assegno ordinario di invalidità si trasforma in pensione di vecchiaia.

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